Circolari

N. 02/2017 - L'omessa presentazione dei titoli abilitativi antincendio costituisce reato

Negli ultimi due anni sono approdati in Cassazione alcuni procedimenti penali promossi per l’applicazione delle pene previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 per i reati di omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività e dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendi. Dall’esame di questi pronunciamenti è possibile delineare un orientamento consolidato della Suprema Corte particolarmente semplice e lineare, che spazza via molte delle questioni interpretative che si erano poste all’indomani della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 e che si possono così sintetizzare:

1) Omessa presentazione dell'istanza di esame progetto e della SCIA

“Le sanzioni penali per omessa richiesta del rilascio del certificato prevenzione incendi trovano applicazione in tutti i casi di attività individuate nell'allegato I del regolamento anche per la mancata presentazione della SCIA senza alcuna distinzione per la categoria di appartenenza dell’attività. (Cass.Sez.III sentenza . del 07/11/2015 n. 49169/2015)”

2) Omesso rinnovo periodico della conformità antincendi

“L'art. 20 del D.Lgs dell'8.3.2006 n.139 non contiene distinzioni tra la condotta di chi, per effetto di omessa richiesta alle competenti autorità amministrative, non abbia mai conseguito il certificato di prevenzione antincendi e quella di chi non abbia ottenuto il rinnovo del medesimo certificato alla scadenza del termine.

L'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre sia alla scadenza dell'efficacia del certificato originariamente rilasciato sia a seguito di intervenute modifiche o della struttura dei luoghi o delle quantità e qualità delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. (Cass. Sez.III sentenza del 06/12/2017 n. 3403 ).”

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Art. 20.

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del Certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

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