San Donà di Piave, 10/09/2015
Prot. N. 12/2015
OGGETTO: Le responsabilità degli amministratori condominiali.
Riportiamo di seguito la risposta apparsa nell’ultimo numero della rivista “Antincendio”, edizioni EPC, dell’autorevole esperto Sandro Marinelli, già Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attualmente consulente per la sicurezza presso il Senato della Repubblica - Servizio Prevenzione e Protezione -, al quesito relativo alla figura del Responsabile della attuazione degli obblighi di gestione della emergenza (incendio, evacuazione ,utilizzo delle attrezzature antincendio) relativamente alle parti comuni di un centro commerciale.
“Per le parti comuni, quali corridoi, scale, ascensori ecc., non vi è dubbio che è l’amministratore delle parti comuni il responsabile della gestione delle eventuali emergenze, alla stessa stregua di un normale amministratore condominiale che promuove e coordina la gestione delle emergenze delle parti comuni ivi comprese le esercitazioni di evacuazione, così come richiamato al punto 7.4 dell’Allegato VII al D.M. 10/03/1998.”