San Donà di Piave, 18/09/2015
Prot. N. 14/2015
OGGETTO: Diagnosi Energetica. D.Lgs 102/2014 art. 8 comma 1 e comma 3. - Scadenza 05 dicembre 2015
Il D.lgs 102/2014 prescrive che, entro il prossimo 5 dicembre e successivamente ogni 4 anni, le grandi imprese come definite dall’art. 2 e le imprese a forte consumo di energia come definite dal comma 3 dell’art. 8 effettuino la “diagnosi energetica”
Le diagnosi energetiche devono essere eseguite da soggetti certificati, da organismi accreditati in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme relative agli auditor energetici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
Sono previste sanzioni fino a € 40.000,00 se la diagnosi non viene effettuata entro il 05 dicembre 2015 (art. 16) e sanzioni da € 2.000,00 a € 20.000,00 se la diagnosi non è conforme alle prescrizioni dell’art. 8.
Ulteriori chiarimenti sono forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del maggio 2015 “CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014”.