Circolari

N.12/2014 - 21 luglio 2014

Circolare n.12/2014 del 21 luglio 2014

Il Decreto in oggetto rivolto alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie di lavori che si svolgano in presenza di traffico veicolare, individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale. Le imprese sopra richiamate sono tenute ad evidenziare i criteri generali di sicurezza del decreto nei rispettivi DVR,DUVRI,POS e PSC.

Nell’Allegato I sono individuati i criteri minimi di sicurezza per la posa e la rimozione della segnaletica di delimitazione e segnalazione delle attivita' mentre a carico dei datori di lavoro  (art. 3) e' posto l’obbligo di fornire ai  lavoratori e ai preposti  incaricati di eseguire lavori stradali  una specifica formazione, aggiuntiva a quella prevista dal Decreto 81/2008, relativamente alle procedure di sicurezza previste, della durata minima di 8 ore (12 ore per i preposti). I requisiti minimi di tale formazione sono precisati nell’Allegato II.

Occorre precisare che la “norma transitoria:” prevede che tutti i lavoratori e i preposti che, alla data di entrata in vigore del decreto operano nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dai corsi di formazione previsti ma sono tenuti ad effettuare un corso di aggiornamento della durata minima di tre ore, entro 24 mesi cioe' entro il 20/04/2015.

L’articolo 4 dettaglia le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuali da adottare  (non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1) mentre l’adeguamento è previsto  entro un anno dall’entrata in vigore del decreto cioe' entro il 20/04/2014. Lo stesso art. 4  fornisce le indicazioni minime riguardo i mezzi di lavoro e la segnaletica stradale.

Il Decreto con le precisazioni sopra ricordate, e' entrato in vigore il 20 aprile 2013. Da notare che il provvedimento non sostituisce in modo automatico Linee Guida esistenti, in quanto, all’articolo 1 comma 1 si puo' leggere che “L’applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validita'”, come ad esempio le Linee Guida INAIL – revisione 2011.


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Ing. A. Volta

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