Circolari

N.11/2014 - 23 luglio 2014

Circolare n.11/2014 del 23 luglio 2014

Entro il prossimo 15 ottobre tutti gli impianti per il riscaldamento, la produzione di acqua calda e la climatizzazione estiva degli edifici dovranno essere dotati di un “libretto d’impianto” conforme a quello indicato nel Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 in attuazione del DPR 74/2013. Il nuovo libretto che sostituirà quello precedente da conservare, potrà essere compilato a cura del manutentore o terzo responsabile.

Il manutentore, con cadenza che potrà variare da uno a quattro anni e verrà calcolata a partire dalla data dell’ultima verifica a seconda del tipo di impianto e di combustibile, dovrà compilare il Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme ai modelli allegati al DM stesso. Il rapporto di controllo compilato dal manutentore in formato cartaceo dovrà essere allegato al libretto, mentre lo stesso manutentore dovrà inviarlo per via telematica all’indirizzo indicato dalla Regione.

La Regione, anche attraverso organismi esterni, disporrà ispezioni sul 100% degli impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di efficienza energetica oppure abbiano un’anzianità superiore a 15 anni e per gli impianti con potenzialità superiore a 100kW. La cadenza delle  ispezioni regionali  a seconda dei casi, sarà di 2 o 4 anni.

Sono previste sanzioni da 500 a 3000 € per la  mancata operazione di controllo e manutenzione da parte del conduttore, amministratore o terzo responsabile, e da 1000 a 6000 euro per l’operatore incaricato che non redige il rapporto di controllo. 

Sono esonerati dalla compilazione ed invio del Rapporto di controllo di efficienza energetica gli impianti termici di potenza inferiore a 10 Kw e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza inferiore a 12 Kw. Per tali impianti inoltre non sono previste ispezioni.

Resta l’obbligo per tutti di essere dotati del “libretto d’impianto”, conforme a quello indicato nel Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014, per le parti corrispondenti alla tipologia dell’impianto.

Il libretto d’impianto deve essere consegnato, debitamente aggiornato con gli eventuali allegati, all’avente causa, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare (art. 7 comma 5 DPR 74/2013).

L’AMMINISTRATORE UNICO

Ing. A. Volta

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