Pro-memoria sulla costruzione e manutenzione degli impianti elettrici, di protezione da fulmini e sulle apparecchiature elettriche. Le norme CEI EN 50110-I e CEI 11-27 2014.
Circolare n.14/2014 del 7 agosto 2014
Ritengo utile ricordare alcuni obblighi che il D.L.vo 81/2008 (artt. da 80 a 87) pone a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente nonché del venditore/noleggiatore o concedente in uso, relativamente agli impianti elettrici, agli impianti di protezione da fulmini e alle apparecchiature elettriche.
A) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica, esegue una valutazione dei rischi tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili e adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti.
B) Prende le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
C) Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX del D.L.vo 81/08.D)
D) Il Datore di Lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini e dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive. I sistemi di protezione sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.
E) Gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini devono essere periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica. L’esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Appare quindi chiaro che tutti gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alle disposizioni legislative e alle norme tecniche pertinenti e che sono da considerare “pertinenti” le norme CEI. Tenuto conto dell’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro disposto dall’art. 18 c.3/bis alla luce dell’art.40c.2 del Cod.Pen. gli obblighi e le conseguenti responsabilità del Datore di lavoro sono particolarmente concentrate nelle fasi di impiego ed esercizio degli impianti.
La norma CEI 11-27-2014 definisce le figure responsabili nella conduzione ed esercizio degli impianti e dei lavori elettrici che sono:
URI: Persona o Unità Responsabile dell’Impianto: gestisce l’impianto durante il normale esercizio. Corrisponde generalmente al Datore di Lavoro,
URL: Persona o Unità Responsabile della Realizzazione del Lavoro alla quale è demandato l’incarico di eseguire i lavori.
RI: Responsabile dell’Impianto per i lavori elettrici: Persona designata (prima della esecuzione dei lavori elettrici o con rischio elettrico) alla conduzione dell’impianto. E’ responsabile durante il lavoro della sicurezza dell’impianto.
PL: Preposto ai Lavori: Preposto alla pianificazione e gestione dei lavori (da designare prima della esecuzione dei lavori elettrici o con rischio elettrico).
Per quanto sopra, la applicazione delle norme legislative sopra ricordate combinata con le prescrizioni del D.L.vo 81/2008 e del ripetuto riferimento alla applicazione della pertinente norma CEI 11-27 impone alle aziende di predisporre una specifica organizzazione interna per attuare procedure di lavoro e di controllo che devono essere conformi al dettato legislativo o, in alternativa ,stipulare apposito contratto con ditta abilitata ai sensi del D.M 37/2008.